Il Marchio Comunitario nel settore turistico

Il Regolamento sul Marchio Comunitario n.40/94/CE (RMC) è stato adottato dal Consiglio della Comunità europea il 20 dicembre 1993 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 14 gennaio 1994. Dal 1° aprile 1996 è possibile depositare domande di registrazione di Marchio Comunitario presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.) di Alicante – Spagna.

 

di Pier Alberto Possati

 

A tale Regolamento si sono affiancati, ai fini del suo completamento, il regolamento di esecuzione n.2868/95/CE destinato a fissare le modalità di applicazione del RMC ed il regolamento 2869/95/CE relativo alle tasse da pagare.

La caratteristica principale dell’istituto del Marchio Comunitario è data dal principio fondamentale della sua unitarietà nell’intera Unione Europea. La sua validità ed efficacia è uguale in tutto il territorio della Comunità: esso può essere registrato, trasferito o essere oggetto di rinuncia, decadenza, nullità, ecc., per l’intero ambito comunitario.

Nuove ed interessanti prospettive di mercato e, conseguentemente, nuovi spunti per il rafforzamento degli strumenti di tutela del settore, si stanno sviluppando a partire dal mese di maggio del 2004, allorchè sono entrati nell’Unione Europea dieci nuovi Nazioni. Da tale data, il titolo unico rappresentato dalla registrazione di un Marchio Comunitario ha effetto in ben 27 Stati.

Un marchio nel settore turistico, atto pertanto a contraddistinguere tutta una serie di servizi ed attività offerti dal titolare, sia esso soggetto pubblico o privato, in questo settore “deve”, al fine di poter essere registrato, essere fornito di quelli che sono i fondamentali requisiti di registrabilità:

la novità;
la liceità;
il carattere distintivo.
I primi due requisiti non richiedono chiarimenti – è ovvio che un marchio debba essere nuovo e lecito – mentre il requisito del carattere distintivo non è sempre così immediato da intendersi.

Con tale definizione viene indicata l’assenza in esso di riferimenti espliciti al servizio dallo stesso marchio contraddistinto. Quindi, va considerato privo di distintività il marchio costituito dalla denominazione generica di servizi o dalla indicazione descrittiva che ad essi si riferiscono.

Per fare alcuni esempi, non possono considerarsi dotati del requisito di distintività (e quindi non potranno essere monopolizzati) un marchio tipo costituito dalla dicitura “Ristoranti del Garda” oppure “Alberghi a Venezia”, qualora fossero atti a contraddistinguere una catena di ristoranti o una catena di alberghi, nelle zone citate.

Possono essere registrati tutti i marchi che, rispondendo ai tre requisiti essenziali sopra ricordati, possono essere riprodotti graficamente o descritti quali le parole, le figure, i suoni, ecc.

Nella fattispecie del settore turistico, è importante evidenziare ed assume un particolare rilievo, la possibilità di poter monopolizzare in esclusiva un marchio (comunitario) mediante la registrazione.

Vale un esempio conosciutissimo per tutti: “Costa Smeralda”.

Questo marchio comunitario (ed ora anche internazionale) crea per il consorzio che ne è proprietario, un valore aggiunto immenso, che di per sè supera di gran lunga il valore dei servizi che esso contraddistingue.

L’esempio è certamente eclatante, ma ve ne sono altri meno rinomati, ma non per questo meno validi, che suggeriscono l’opportunità ed anche la necessità a sua difesa, di creare un interesse economico che investe molti settori anche limitrofi a quello specifico (“Riviera degli Ulivi” ad esempio), basato sul marchio ed a future opportunità anche di merchandising