Statuto

PARTE 1

Articolo 1 – COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
E’ costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile una associazione di categoria professionale non ordinistica, per la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento professionale denominata
A.I.S.M. – Associazione Italiana Sviluppo Marketing.
L’Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, sedi distaccate, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, recapiti e simili utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – FINALITÀ’
L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  • la diffusione della cultura di Marketing, Vendite e Comunicazione in coerenza alle esigenze della collettività: Imprese, Persone, Pubblica Amministrazione, Enti, Istituzioni, Università;
  • la qualificazione professionale dei Soci, promuovendone istituzionalmente la formazione e l’aggiornamento nel rispetto dei principi etici, con eventuale rilascio di Attestati di Competenza, secondo i parametri UE recepiti dalla legislazione italiana;
  • il contribuire all’evoluzione teorica ed applicativa del Marketing, Vendite e Comunicazione, delle relative tecniche, favorendo l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

L’Associazione si pone, inoltre, come:

  • ambito di confronto professionale e manageriale fra le parti coinvolte nei processi di Marketing, Vendite e Comunicazione;
  • elemento di raccordo tra Università, Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti e Società impegnate nella qualificazione di Risorse nell’area Marketing, Vendite e Comunicazione;
  • promotore di rapporti con analoghe Associazioni operanti in Italia, nell’UE e in altri Paesi.

L’Associazione, ai soli fini di cui ai commi che precedono, potrà svolgere attività economiche, strumentali alle sue finalità e senza scopo di lucro.

PARTE 2 – ASSOCIATI

Articolo 5 – ASSOCIATI
Gli Associati (altrimenti denominati Soci) sono classificati nelle seguenti categorie:

  • Associati Individuali (persone fisiche),
  • Associati Collettivi (Entità Giuridiche come Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Confederazioni ecc.).

Le caratteristiche profili professionali degli Associati sono fissate da apposito Regolamento.
Agli Associati Individuali e Collettivi che si distinguono per il contributo economico particolare secondo i criteri fissati dal Regolamento è assegnata la qualifica di Sostenitori.

Articolo 6 – AMMISSIONE
L’aspirante Associato deve sottoporre il modulo di richiesta di adesione unitamente alla documentazione stabilita dal Regolamento di Ammissione.

Articolo 7 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA
L’ammissione all’Associazione e l’inserimento nella corretta categoria in relazione ai requisiti richiesti dal Regolamento di Ammissione è soggetta alla verifica da parte del Comitato Associati, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
L’ammissione decorre dalla data di accettazione della domanda.
L’adesione all’Associazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fino a quando non intervenga la cessazione del rapporto associativo, come da art. 11.

Articolo 8 – QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa annuale:

  • viene stabilita annualmente dall’Assemblea per ogni categoria di socio;
  • deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno;
  • va comunque versata dagli Associati dimissionari per l’anno di notifica;
  • quando l’appartenenza all’Associazione è approvata nel quarto trimestre dell’anno, la quota vale anche per l’anno successivo.

Agli Associati non in regola con il versamento della quota dopo la data dell’Assemblea annuale saranno sospesi i servizi erogati dall’Associazione.
Coloro che non hanno regolarizzato la posizione entro il 31 dicembre verranno dichiarati esclusi dal Consiglio Direttivo.
I versamenti di quote associative e di qualsiasi altro tipo di contributo sono a fondo perduto; quindi non rivalutabili né rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di recesso dell’Associato o di esclusione dall’Associazione.
I versamenti stessi non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Gli Associati non in regola con il versamento delle quote, sino alla dichiarazione di cessazione, non fanno parte dell’elettorato, né attivo né passivo, e non possono svolgere funzioni associative inerenti alla loro qualifica associativa. Se rivestono qualsivoglia carica negli organi sociali sono automaticamente sospesi dalla stessa sino alla data di regolarizzazione della posizione. Occorrendo, l’organo interessato potrà cooptare un altro Associato in sostituzione dell’Associato sospeso. In caso di organo individuale la sostituzione è disposta dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, la nomina dei sostituti dovrà essere convalidata dall’Assemblea  alla prima riunione utile.

Articolo 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di Associato, con i relativi diritti e obblighi, si acquisisce al momento della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L’appartenenza all’Associazione garantisce i seguenti diritti:

  • partecipazione all’assemblea, ordinaria e straordinaria con diritto di intervento;
  • diritto di voto per i maggiori di età in assemblea ordinaria e straordinaria;
  • accesso alle cariche associative, secondo quanto previsto dal presente statuto;
  • partecipazione alla vita associativa;
  • fruizione dei servizi e delle facilitazioni offerti dall’Associazione.

L’appartenenza all’Associazione impegna l’Associato ai seguenti obblighi:

  • accettare e applicare nell’esercizio della propria attività il Codice Etico/Norme di Comportamento dell’Associazione e delle norme interne che regolano l’uso del logo AISM e della qualifica associativa per referenze e comunicazione personale;
  • osservare lo Statuto ed eseguire le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
  • accettare di sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri Associati nonché le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo per quanto previsto dal presente articolo e dal successivo Art.11;
  • tutelare i destinatari della propria attività attraverso la stipula di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale ove previsto per legge;
  • pagamento nei tempi previsti della quota associativa;
  • sottoporsi, per le categorie di Associati che lo prevedono, alla valutazione periodica secondo il Regolamento di Qualificazione.

Articolo 10 – NORME di COMPORTAMENTO e SANZIONI
L’Associato, nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, alle indicazioni del Codice Etico/Norme di Comportamento stabilito dall’Associazione. L’Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Direttivo.
Il procedimento è iniziato d’ufficio o su impulso di parte, governato dalle norme di apposito regolamento ispirato alla massima garanzia del diritto di difesa.
Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza dell’Associato sottoposto a procedimento a seconda della gravità dei fatti consistono in:

  • ammonimento orale;
  • ammonimento scritto;
  • censura;
  • sospensione fino al massimo di due anni;
  • espulsione dall’Associazione.

Contro le decisioni che irrogano sanzioni disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri secondo la procedura di cui al successivo articolo 25.

Articolo 11 – CESSAZIONE DELLA APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE
La qualità di Associato si perde:

a. per recesso accertato dal Consiglio Direttivo.
Coloro che intendano recedere volontariamente devono notificarlo per iscritto non oltre il 15 dicembre dell’anno in cui risultano ancora Associati. Gli Associati che presentano dimissioni dall’Associazione sono comunque tenuti al pagamento della quota dovuta per l’anno in cui è stato notificato il recesso;

b. per morosità nel pagamento della quota associativa, come tale accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo;

c. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

  • gravi violazioni dello Statuto e/o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • comportamenti deontologicamente negativi;
  • condanna penale definitiva;
  • interdizione dai pubblici uffici o perdita dei diritti civili;
  • recidiva in comportamenti che abbiano comportato l’applicazione delle sanzioni di ammonimento o censura scritti;
  • ogni altro comportamento o accadimento, pur non ricadente nelle fattispecie di cui sopra ed eventualmente tenuto o occorso anche al di fuori del contesto associativo, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia di gravità tale da determinare una grave incompatibilità, anche solo di immagine, fra la loro permanenza in seno all’Associazione e i valori da questa perseguiti.

Chi ha perduto la qualifica di Associato per morosità o dimissioni, può chiedere e ottenere di essere riammesso all’Associazione a condizione che riformuli domanda di ammissione e versi la quota relativa all’anno della riammissione.
L’Associato espulso può, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di espulsione, proporre ricorso innanzi al Collegio dei Probiviri.

PARTE 3 – ATTIVITÀ dell’ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – ATTIVITÀ’ 
L’Associazione può compiere tutte le attività, avviare e gestire servizi e attivare le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale e l’ampliamento della base Associativa nonché acquisire partecipazioni ed interessenze in altre Società, Enti ed organizzazioni svolgenti attività utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 13 – QUALIFICAZIONE DI PARTE SECONDA
L’Associato può essere “qualificato”, ovvero ottenere un riconoscimento di competenze “di parte seconda” gestito dall’Associazione, valutate secondo apposita procedura e criteri, con una validità temporale,  individuati nel Regolamento Qualificazione Competenze.
Il rinnovo della qualificazione richiede una nuova verifica secondo la procedura di Qualificazione Competenze intesa nel relativo Regolamento.
L’Associazione può erogare attività di formazione a fini di Qualificazione.

Articolo 14 – CERTIFICAZIONE DI PARTE TERZA
L’Associato può essere “certificato”, ovvero avere un riconoscimento per determinate peculiarità professionali comprovate da idonea verifica di ente terzo convenzionato con l’Associazione.
L’Associazione può erogare attività di formazione a fini di Certificazione.

Articolo 15 – PRESIDIO TERRITORIALE
L’Associazione è organizzata in aree territoriali – istituite con delibera del Consiglio Direttivo – allo scopo di favorire l’aggregazione degli Associati e di promuovere sul territorio la cultura di Marketing e l’immagine dell’Associazione per manifesta volontà degli Associati di fare rete. L’articolazione fa riferimento ad apposito Regolamento.

Articolo 16 – PRESIDIO TEMATICO
L’Associazione incoraggia l’aggregazione, realizzabile anche grazie alle tecnologie digitali, di Associati intorno a aree disciplinari significative, con lo scopo di creare comunità per la generazione di know-how e scambio di esperienze.
Il Consiglio Direttivo può istituzionalizzare aree di presidio tematico rilevanti chiamate Dipartimenti sulla base di un programma proposto annualmente e dell’esistenza di almeno dieci membri, che eleggeranno un Coordinatore ed eventualmente una Giunta, che restano in carica un anno, rinnovabile. La creazione di Dipartimenti, come la loro  cessazione in caso di mancato raggiungimento di obiettivi, è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di verifica annuale. L’attività dei Dipartimenti è aperta a tutti gli Associati. Dipartimenti Giunta e Coordinatore sono funzioni di carattere meramente tecnico e organizzativo e non costituiscono organi associativi ma possono assistere alle sedute degli stessi. Il loro funzionamento è stabilito da apposito Regolamento.

Articolo 17 – PRESIDIO WEB
L’Associazione incoraggia l’aggregazione di Associati attraverso le varie declinazioni delle tecnologie internet e può nominare le figure necessarie a coordinare tali aree per armonizzarle alle restanti attività dell’Associazione.

PARTE 4 – ORGANI

Articolo 18 – GLI ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Comitato Associati;
  • il Comitato Scientifico.

Articolo 19 – ACCESSO alle CARICHE ASSOCIATIVE
Fatte salve eventuali incompatibilità previste dal presente Statuto, possono accedere alle cariche Associative gli Associati nei confronti dei quali non sia intervenuta una delle sanzioni previste dall’art 11 e che siano in regola con il versamento della quota al momento della candidatura. Le candidature alle cariche Associative devono pervenire per iscritto (posta raccomandata, fax, posta elettronica, PEC) alla presidenza 60 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea chiamata all’elezione.

Articolo 20 – L’ASSEMBLEA degli ASSOCIATI 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.
Possono partecipare all’Assemblea, con diritto ad un solo voto ciascuno,  tutti gli Associati di maggiore di età in regola con la quota annuale e verso i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.
L’Associato impossibilitato ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato. Ciascun Associato può essere conferitario al massimo di una delega.
La partecipazione può avvenire da remoto, senza delega, secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento .
Gli Associati Collettivi partecipano in assemblea per il tramite del loro legale rappresentante o di altro soggetto da quest’ultimo incaricato per iscritto.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno entro il 30 giugno al fine di:

  • deliberare sull’indirizzo dell’attività associativa e valutare l’operato del Consiglio Direttivo intesa la relazione annuale del Presidente;
  • approvare il Bilancio annuale dell’Associazione;
  • eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Associati quando necessario;
  • decidere su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o proposte, in corso di seduta, da almeno un quinto degli Associati presenti.

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ciò sia richiesto da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea straordinaria:

  • approva le proposte di modifica allo Statuto;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  • delibera sull’assegnazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.

L’Assemblea, in seduta tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi l’Assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti votanti con esclusione degli eventuali astenuti.
L’Assemblea è convocata con comunicazione personale (a mezzo posta, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione scritta purché tracciabile) indirizzata a ciascun Associato almeno 90 giorni prima della data stabilita.

Articolo 21 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente e 8 membri Consiglieri eletti con voto segreto dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Le candidature per la Presidenza, per i Consiglieri di lista e per i Consiglieri indipendenti  devono pervenire per iscritto alla Presidenza in carica fino a 60 giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea.
Ogni candidato Presidente deve presentare un programma e una lista di n. 4 Associati, che faranno parte della squadra candidata integralmente al Consiglio Direttivo, di cui intende avvalersi per la realizzazione del programma che presenterà.
Il candidato Presidente designerà nella sua squadra un candidato Vice Presidente Vicario che assumerà le funzioni del Presidente in caso di impossibilità o indisponibilità temporanea o definitiva di quest’ultimo e ciò fino al termine del mandato triennale.

L’Assemblea elegge:

  • quale Presidente il candidato della lista che riceverà il maggior numero di voti; risultano pertanto eletti il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli ulteriori 3 Consiglieri facenti parte della lista;
  • gli altri 4 Consiglieri tra i candidati Presidenti e Consiglieri delle altre liste non elette o i Consiglieri indipendenti che avranno conseguito il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell’anno su convocazione del Presidente, del Vicepresidente Vicario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio può riunirsi anche in modalità remota che permetta idonea interazione da parte dei partecipanti e possibilità di verbalizzazione delle sue delibere, il tutto secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.
La convocazione, corredata dell’ordine del giorno, è effettuata a mezzo posta elettronica a  tutti i componenti il Consiglio Direttivo (e per conoscenza ai componenti il Comitato Associati, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, nonché ai Coordinatori dei Dipartimenti e ai Responsabili Territoriali) almeno 15 giorni prima della data fissata.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le decisioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Non sono ammesse deleghe.
L’approvazione del verbale di ogni seduta è sottoposta al Consiglio Direttivo successivo.
Possono partecipare alle sedute altri Organi dell’Associazione, Associati e altri invitati funzionali all’ordine del giorno, su invito del Presidente e senza diritto di voto.
Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente più di 3 riunioni consecutive nel corso dell’anno solare. Nel caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo viene integrato, su scelta del Direttivo medesimo, con la cooptazione o dell’Associato che immediatamente segue in graduatoria nelle ultime elezioni, ovvero da altro Associato che il Consiglio Direttivo indica come miglior candidato per il posto resosi vacante.
Il Consiglio Direttivo potrà creare la figura di invitato permanente. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel corso del triennio, la maggioranza dei Consiglieri eletti.
In caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri decadrà l’intero Consiglio Direttivo e i membri rimasti, che nel frattempo non eserciteranno poteri di natura diversa dall’ordinaria amministrazione, convocheranno al più presto un’Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 22 – POTERI  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e ne attua gli scopi indicati all’Art. 2.
Più precisamente, oltre a quanto altro previsto dal presente Statuto e/o dai Regolamenti che vi daranno attuazione:

  • elegge tra i propri membri, il Tesoriere;
  • elegge tra i propri membri il componente del Comitato Associati;
  • nomina i membri del Comitato Scientifico;
  • può eleggere un Comitato di Presidenza con funzioni esecutive;
  • nomina la Commissione Attestazione Competenze ai fini di cui agli articoli 12 e 13;
  • conferisce e definisce le eventuali deleghe ad ogni Consigliere;
  • emette ed approva rendendoli operanti i Regolamenti previsti dal presente Statuto o che ritenga opportuni per la miglior organizzazione della vita Associativa;
  • delibera l’ammissione di nuovi Soci;
  • delibera la costituzione delle articolazioni territoriali in aree in cui vi sia una congrua presenza di Soci;
  • delibera la costituzione/cancellazione di Dipartimenti e Gruppi di Lavoro;
  • istruisce tavoli di lavoro necessari per il conseguimento degli scopi sociali e, aperti ove del caso, anche   a componenti non A.I.S.M.;
  • esamina ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere, da presentare all’Assemblea dei Soci;
  • approva la relazione annuale del Presidente per riferire all’Assemblea dei Soci sull’attività svolta e su quella in programma;
  • delibera la scelta o le modalità di scelta del candidato/i (persona fisica, Ente, Associazione) ai Premi istituiti dall’Associazione;
  • delibera iniziative congruenti con le finalità associative;
  • valuta le richieste di collaborazione ed i progetti esterni;
  • monitora, valuta e indirizza i programmi e le attività dell’Associazione.
  • accetta donazioni, legati ed eredità o vi rinuncia;
  • delibera sull’acquisto e l’alienazione di beni immobili.

E’ facoltà del Consiglio assumere personale e nominare un Segretario Generale, estraneo al Consiglio al quale delegare le funzioni che saranno ritenute opportune ed esercitate sotto il controllo del Presidente. Il Segretario Generale eventualmente nominato svolge funzioni puramente organizzative ed esecutive e non costituisce un organo dell’Associazione.

Articolo 23 –  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo, esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
E’ sostituito, in caso di impedimento e in ogni altro caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età. Il Presidente non può essere eletto per più di due  mandati consecutivi.

Articolo 24 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e con delega del Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito. Il Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant’altro necessario per il buon andamento amministrativo dell’Associazione.

Articolo 25 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri eletti dall’Assemblea Ordinaria fra Associati Individuali (che non facciano parte di altri organi associativi) o persone fisiche non Associate  ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.
I Probiviri sono eletti tra gli Associati e rimangono in carica per tre anni. Essi eleggono il proprio Presidente ed un Vicepresidente. La carica, rinnovabile, è incompatibile con quella di Consigliere. Il Collegio dei Probiviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo, da Soci o da terzi secondo le modalità previste dal Codice Etico e giudica i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione di cui dall’art. 10 (Norme di Comportamento e Sanzioni) nonché ogni altra controversia fra gli Associati o fra gli Associati e l’Associazione o fra gli Associati e gli organi sociali o i componenti degli organi sociali o infine fra i componenti dei diversi organi sociali o fra gli organi sociali stessi o fra questi e l’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, quale amichevole compositore, secondo le regole procedurali stabilite da apposito regolamento che saranno tali da garantire il pieno contraddittorio delle parti. Il Collegio dei Probiviri rende la sua decisione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della convocazione, prorogabili, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni là dove si rendano necessari approfondimenti istruttori. La decisione è definitiva e inappellabile, ha valore contrattuale e vincola le parti e gli organi sociali.

Articolo 26 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall’Assemblea Ordinaria nell’ambito degli Associati individuali che non facciano parte di altri organi associativi.
I membri del Collegio eleggono il Presidente del Collegio, deliberano a maggioranza e durano in carica come il Consiglio Direttivo.
L’organo è validamente costituito anche con il solo membro con funzione di Presidente.
Il Collegio controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e l’osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio sociale.
Una relazione del Collegio accompagna il bilancio d’esercizio e delle proprie attività e dichiarazioni. Il Collegio è civilmente e penalmente responsabile.
I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e vengono convocati dal Presidente  per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono rendiconti e situazioni finanziarie dell’Associazione.

Articolo 27 – IL COMITATO ASSOCIATI
Il Comitato Associati è composto di cinque membri, quattro dei quali sono eletti dall’Assemblea Ordinaria ed uno è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri.
A quest’ultimo spetta la funzione di presiedere le sedute del Comitato Associati e di presentare al Consiglio le candidature approvate dal Comitato stesso per la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Almeno tre membri del Comitato Associati devono essere Associati Individuali che svolgano attività di libera professione. Il Comitato dura in carica tre anni.
Il Comitato Associati deve riunirsi almeno sei volte l’anno, sia per esaminare le nuove domande di ammissione, sia per vagliare la posizione amministrativa di ciascun Associato al fine di proporre al Consiglio Direttivo la sua eventuale decadenza da Associato, sia per verificare la collocazione dei nuovi Associati nelle diverse categorie, a seconda delle esperienze professionali e/o le posizioni di lavoro previste nell’allegato del Regolamento di ammissione.
Per la validità dei lavori del Comitato associati è necessaria la presenza di almeno tre membri. Il Comitato Associati delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato Associati è convocato per posta elettronica dal membro che lo presiede a norma del comma secondo.

Articolo 28 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico ha lo scopo di contribuire a definire i contenuti scientifici degli eventi/iniziative, proporre progetti culturali per la divulgazione del marketing e proporre iniziative di particolare rilievo al Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre e non più di sei esperti di Marketing di acclarata fama professionale, nominati dal Consiglio Direttivo. Tra i membri stessi il Comitato Scientifico sceglierà un Presidente e un Segretario. Le iniziative progettate dal Comitato Scientifico, che comportano spese, devono essere comprese nel budget di spesa annuale o semestrale approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 3 volte l’anno su convocazione per posta elettronica del suo Presidente Per la validità dei lavori del Comitato Scientifico è necessaria la presenza di almeno 3  membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 29 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito ed alimentato dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni e dai residui attivi della gestione.
Rientrano altresì nel patrimonio dell’Associazione le risultanze derivanti dalle attività economiche realizzate in conformità alle finalità istituzionali, anche se derivanti da attività commerciale svolta nei limiti consentiti dalla natura dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione sia in occasione del suo scioglimento.

Articolo 30 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ciascun esercizio il Tesoriere redige un rendiconto economico e finanziario in base alle risultanze delle scritture contabili tenute a norma di legge e lo sottopone al Consiglio Direttivo il quale delibera l’approvazione della bozza sottoponendola a sua volta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
La bozza di rendiconto, approvata dal Consiglio Direttivo e corredata da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositata presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea degli Associati chiamata ad approvarlo. Gli Associati possono prenderne visione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, o destinare a voce diversa dal patrimonio dell’Associazione utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

PARTE 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 –  CESSAZIONE ORGANI SOCIALI
Tutti gli organi sociali cessano le loro funzioni al naturale termine del mandato ricevuto dall’ultima Assemblea Ordinaria con all’Ordine del Giorno le elezioni degli Organi Sociali.
Il Presidente in carica al momento della cessazione provvede alla convocazione della Assemblea Ordinaria per la elezione del Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 giorni dalla cessazione.

Articolo 33 – ISCRIZIONE INIZIALE NEGLI ELENCHI ASSOCIATIVI
Tutti coloro che risultano iscritti all’Associazione Italiana Marketing al momento dell’approvazione del presente Statuto sono considerati Associati appartenenti alle categorie previste la cui conversione sarà comunicata per iscritto anche soltanto a mezzo posta elettronica.
Il Presidente ha facoltà di richiedere agli Associati  Individuali di auto certificare la propria posizione professionale in conformità allo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria.

Articolo 34 – RICONOSCIMENTO e NORME TRANSITORIE
Il Presidente potrà promuovere ed avviare ogni attività volta ad aggiornare le pratiche di riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione con il nuovo Statuto, agevolando la sua entrata in vigore.
Alla data di approvazione del presente Statuto non decadono gli organi associativi in carica, sia elettivi che di nomina, che restano in funzione sino alla scadenza naturale del loro mandato.

Articolo 35 – EVIDENZE DI FUNZIONAMENTO
Le delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea degli Associati del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Scientifico, nonché dell’eventuale Comitato di Presidenza risultano dai verbali redatti su appositi libri.
I verbali sono sottoscritti ogni volta dal soggetto chiamato a fungere da segretario e dal Presidente dell’organo.

Milano, 25 Giugno 2019

Statuto Associazione Italiana Sviluppo Marketing 2019-06-25