STATUTO SOCIALE DELL'A.I.S.M.
Art. 1) Costituzione dell'Associazione
E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile una associazione di categoria per la formazione e aggiornamento professionale denominata AISM - Associazione Italiana Marketing. L'Associazione, che ha sede in Milano, non ha fini di lucro. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2) Scopi
L'Associazione ha come scopi:
a) la diffusione della cultura di Marketing attraverso la riflessione, la elaborazione e lo studio delle problematiche connesse;
b) la qualificazione professionale degli Associati che operano prevalentemente nel Marketing e nelle tecniche ad esso connesse attraverso la tutela dei principi etici e la certificazione dell'attività secondo i parametri UE. Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale degli Associati nel settore del Marketing in vista di una costante rispondenza delle prestazioni del settore alle esigenze della intera collettività intesa come insieme di Cittadini, Consumatori, Utenti, Clienti, Imprese, Organizzazioni, Enti, Pubblica Amministrazione e Istituzioni.
L'Associazione promuove attività di ricerca, di insegnamento e di aggiornamento volte all'evoluzione teorica ed applicativa del Marketing e delle tecniche ad esso connesse.
Essa svolge la sua attività a favore degli Associati ed a tutela dei loro interessi professionali in modo coordinato a livello sia comunitario, sia nazionale, sia locale nel riconoscimento e nella valorizzazione della molteplicità delle professionalità presenti tra loro.
L'Associazione si impegna a promuovere e sviluppare eventi adeguati su tutto il territorio nazionale al fine di divulgare la conoscenza e creare la cultura sul complesso di funzioni e attività necessarie a progettare e trasferire prodotti e servizi dal produttore al consumatore.
L'Associazione si pone, infine, come:
1) ambito di confronto fra le parti coinvolte nei processi di Marketing di cui sopra al fine di favorirne l'armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;
2) punto di riferimento professionale nei riguardi di Università, Istituzioni, Amministrazioni, Enti e Società Pubbliche e Private impegnate nella ricerca di qualificazione di Strutture, di Servizi e di Risorse nelle attività riconducibili al Marketing ed alle tecniche connesse;
3) punto di riferimento operativo per l'elaborazione di leggi e di Regolamenti nazionali e locali concernenti lo specifico settore professionale; 4) organismo promotore di rapporti con analoghe Associazioni operanti in Italia, nell'UE e in altri Paesi.
Art. 3) Qualifica di Associato Individuale
Ai fini e nell'ambito dell'Associazione assume la qualifica di Associato Individuale chi esercita professionalmente in modo esclusivo o prevalente, in proprio, in associazione con altri o alle dipendenze di terzi, un'attività prevalentemente intellettuale inerente o connessa:
a) all'ideazione, studio, realizzazione anche operativa, pianificazione, produzione e veicolazione di attività di Marketing e tecniche connesse;
b) al coordinamento ed al controllo di tali azioni;
c) alla formazione ed all'aggiornamento professionale nel Marketing e alle tecniche connesse.
3.1) Iscrizione e requisiti
L'iscrizione all'Associazione Italiana Marketing è soggetta ad esami di ammissione disciplinati da un apposito regolamento (di seguito Regolamento) e da Verifica della Certificazione Professionale. L'iscrizione è certificata in 2 elenchi professionali.
Coloro che desiderano fare parte dell'Associazione debbono presentare domanda compilando un modulo fornito dall'Associazione e firmato da due Soci Ordinari Professionisti presentatori, associati da almeno 2 anni.
Nel caso di ammissione alla categoria degli Associati Individuali Ordinari Professionisti o Praticanti dovrà anche essere presentata la documentazione richiesta dal Regolamento.
Le domande di ammissione vengono vagliate, entro il termine di due mesi dalla presentazione, da apposito Comitato Associati.
3.2.) Associati Individuali Ordinari Professionisti di Marketing
Nell'ambito degli Associati Individuali è Associato Professionista di Marketing chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario, ovvero un titolo non inferiore al diploma di scuola media superiore o altro riconosciuto idoneo dall'Associazione, opera esclusivamente o prevalentemente da almeno 4 anni nel settore del Marketing e delle connesse tecniche. La sua professionalità, oltre che accertata attraverso i suddetti esami, verrà periodicamente verificata secondo le modalità di cui al Regolamento.
3.3) Associati Individuali Ordinari Praticanti di Marketing
Nell'ambito degli Associati Individuali è Associato Praticante di Marketing chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario, ovvero un titolo non inferiore al diploma di scuola media superiore o altro riconosciuto idoneo dall'Associazione, opera esclusivamente o prevalentemente da almeno 2 anni nel settore del Marketing e delle connesse tecniche. Dopo due anni ulteriori di pratica di attività professionale documentata e durante i quali abbia partecipato alle attività di aggiornamento professionale attivate o riconosciute dall'Associazione, può sostenere l'esame d'ammissione secondo le modalità del Regolamento Esami e Verifica della Certificazione Professionale, e una volta superato accede all'elenco degli Associati Professionisti di Marketing. 3.4) Cancellazione dall'Elenco Associati Per gli iscritti ai 2 elenchi professionali, che per tre anni consecutivi non esercitino l'attività professionale nei modi e nei termini di cui all'Art. 3, la Commissione Esami e Verifica per la Certificazione Professionale provvede alla loro cancellazione dall'elenco degli Associati. E' comunque previsto il rinnovo di iscrizione all'elenco di competenza secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.
Art. 4) Associati Collettivi Ordinari o Sostenitori
Sono Associati Collettivi Ordinari o Sostenitori le entità Istituzionali, le Amministrazioni, gli Enti, Associazioni, Istituti, Società e Aziende che abbiano interesse allo sviluppo degli studi e delle attività di Marketing e che, attraverso la partecipazione dei loro componenti, contribuiscano in modo sostanziale al potenziamento dell'attività associativa. Gli Associati Collettivi designano un loro rappresentante persona fisica, che esercita attività di Marketing all'interno della struttura, il quale partecipa alla vita associativa con tutti i diritti ed obblighi degli Associati Individuali. Gli Associati Sostenitori si differenziano dagli Ordinari in quanto conferiscono all'Associazione: o contributi per attività di formazione ed aggiornamento dei propri collaboratori e collegati; o stages per Studenti e Praticanti indicati dall'Associazione; o contributi per la realizzazione di eventi a livello locale e nazionale secondo gli scopi statutari e con particolare obiettivo di migliorare la visibilità del Marketing e di chi professionalmente lo esercita.
Art. 5) Associati Studenti
Sono Associati Studenti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea di vario livello che comprendano come esami fondamentali tecniche di Marketing e/o preparino la Tesi su specifici aspetti del Marketing. Essi costituiranno il "Gruppo Universitari AISM" e potranno permanere nell'Associazione in questo inquadramento non oltre la durata legale del loro corso di studi. Se maggiorenni essi hanno tutti i diritti degli Associati Individuali. Terminato il loro stato di Associati Studenti essi possono diventare Associati Individuali Praticanti, secondo le modalità previste all'art. 3 e seguenti.
Art. 6) Associati Benemeriti e a vita
Il Consiglio Direttivo può attribuire ai singoli Associati che hanno svolto una attività di particolare valore a favore dell'Associazione, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che siano iscritti all'Associazione da oltre dieci anni, la qualifica di Socio Benemerito. Questa qualifica è onoraria e non influisce sui diritti e i doveri degli Associati tranne la priorità di accesso ed adesione alle iniziative dell'associazione. Tutti gli Associati che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed avendo cessato l'attività professionale, facciano parte dell'Associazione da almeno venti anni ininterrottamente, al termine dell'anno sociale corrispondente, possono chiedere di mantenere la propria appartenenza all'Associazione. Su delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, ove ricorrano i suddetti requisiti, essi verranno nominati "Associati a vita". Sia gli Associati Benemeriti sia gli Associati a vita non saranno più tenuti al versamento delle quote associative, ma non perderanno il diritto di voto e potranno accedere alle cariche all'Associazione. Essi potranno essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di Commissioni di Lavoro e Comitati Consultivi.
Art. 7) Specifici obblighi e diritti degli Associati
L'appartenenza all'Associazione impegna indistintamente tutti gli Associati a:
a) ad accettare e ad applicare le Norme di Etica Professionale approvata dall'Assemblea, uniformandosi ad esse nell'esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e le decisione del Consiglio Direttivo a seguito lodo del Collegio dei Probiviri in caso di vertenze. L'AISM aderisce ai codici deontologici ICC/ESOMAR e loro aggiornamenti;
b) all'osservanza dello statuto ed in particolare alle regole di comportamento; c) a sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri Associati e per quanto previsto da da Art. 8) e Art. 21);
d) a tutelare i destinatari della propria attività attraverso la stipula di forme di assicurazione per la responsbilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'artività professione come definito in Art. 3), ove svolta come attività professionale in proprio;
e) al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite.
La qualità di Associato, con i relativi diritti e doveri, si acquista al momento della ratifica del Consiglio, considerato il parere del Comitato Associati ed esclude espressamente qualsiasi carattere di temporaneità alla partecipazione della vita associativa. Tutti gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti a pagare il contributo annuo fissato dall'Assemblea entro il 28 febbraio di ciascun anno. Trascorso il termine gli Associati che non hanno ancora versato la quota annuale saranno considerati morosi. Gli Associati che presentano dimissioni dall'Associazione sono comunque tenuti al pagamento della quota dell'anno nel corso del quale le dimissioni stesse sono notificate alla Segreteria dell'Associazione. Il mancato versamento, entro il termine dell'anno sociale, comporta la proposta di esclusione dall'Associazione per morosità e quindi la decadenza di tutte le prerogative dell'Associato. Dopo diffida inviata all'Associato per lettera raccomandata, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di espulsione che viene comunicato all'Associato a mezzo lettera raccomandata.
Art. 8) Norme di comportamento
L'Associato, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, alle Norme di Deontologia Professionale allegate allo Statuto, di cui fanno parte integrante. L'Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. Il procedimento è iniziato d'ufficio o su impulso di parte. Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso, informandone le parti interessate almeno quindici giorni prima. La parte contro la quale è stato inoltrato il ricorso può presentare deduzioni scritte sino a cinque giorni prima della seduta. Nel giorno fissato il Collegio, sentito il relatore, le parti ed i loro eventuali difensori, salva la contumacia in caso di ingiustificata assenza dell'Associato sottoposto a procedimento, adotta le proprie decisioni.
Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza dell'Associato sottoposto a procedimento a seconda della gravità dei fatti consistono in:
a) ammonimento orale o scritto;
b) censura;
c) sospensione fino al massimo di due anni;
d) espulsione dall'Associazione.
Art. 9) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione
Cessano di far parte dell'Associazione gli Associati che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia pronunciato un provvedimento di espulsione.
Coloro che intendano recedere volontariamente devono comunicare - per iscritto a mezzo lettera Raccomandata A.R. indirizzata direttamente al Presidente dell'Associazione - tale loro decisione entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui risultano ancora Associati.
L'espulsione, oltre che nei modi e nei termini di cui all'art. 7, deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di:
a) condanna definitiva per i delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'industria, il commercio, il patrimonio ed ogni altro reato non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni, e di condanna definitiva alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici o della perdita dei diritti civili ovvero per tutte le altre condanne definitive che per la loro natura vengano ritenute pregiudizievoli per l'immagine dell'Associazione;
b) recidiva nella violazione grave delle norme di Etica Professionale accertata;
c) mancata risposta agli atti della Comitato Ammissione per gli Esami e la Verifica della Certificazione Professionale;
d) morosità dell'Associato nel pagamento della quota associativa non sanata entro il 31 dicembre dell'anno a cui la quota si riferisce.
Colui che sia stato espulso per morosità o si sia dimesso, può chiedere e ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che versi la quota relativa all'anno della riammissione e che la sua domanda venga accompagnata dalla dichiarazione di due Associati Professionisti (in regola con le quote associative) che attestino l'attività nell'ambito del Marketing e l'aggiornamento professionale del richiedente.
Art. 10) Quote e patrimoni
Il patrimonio dell'Associazione è costituito ed alimentato dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai residui attivi di gestione accantonati.
Le quote associative delle diverse categorie di Associati vengono stabilite annualmente dall'Assemblea degli Associati.
Il pagamento della quota associativa è riferito all'anno solare di versamento. Se l'iscrizione dell'Associato avviene nell'ultimo trimestre dell'anno il pagamento della quota vale per l'anno successivo.
Le quote associative devono essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno. Gli Associati non in regola con il versamento della quota al 28 febbraio verranno sospesi dalla loro qualifica. Trascorsi sei mesi dalla sospensione senza che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'Associazione, verranno proposti per l'espulsione che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno, dopo l'avvenuta comunicazione definitiva del provvedimento in corso.
Gli Associati non in regola con il versamento delle quote non hanno elettorato, né attivo né passivo, e non possono svolgere funzioni inerenti alla loro qualifica associativa.
I versamenti di quote associative e di qualsiasi altro tipo di contributo all'alimentazione del patrimonio dell'Associazione sono a fondo perduto; i versamenti stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo contributivo.
I versamenti stessi non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché acquisire partecipazioni ed interessenze in altre Società od Enti svolgenti attività utili per il conseguimento dello scopo sociale.
Art. 11) Articolazione Territoriale
L’Associazione si organizza in Delegazioni Territoriali e Gruppi Regionali, la cui struttura e le cui attività fanno riferimento ad apposito regolamento. Le delegazioni Territoriali fanno riferimento a Gruppi Regionali ove costituiti. Il Gruppo Regionale prende nome ed ha come territorio di attività la Regione. Ogni Gruppo Regionale può essere validamente costituito se il numero dei Soci Individuali Ordinari Professionisti di Marketing e la loro distribuzione sul territorio soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento dell’Associazione e sono conformi a quelli previsti dalle Leggi e dai Regolamenti esistenti ed applicabili localmente. Il Gruppo Regionale elegge la Giunta Regionale di almeno 3 membri (Presidente, vice, tesoriere), che nominerà un Presidente Regionale e gli altri Membri, con le stesse modalità di elezione e nomina valide per gli Organi Associativi nazionali. Il Presidente regionale rappresenta l'Associazione nella Regione, promuove con la Giunta Regionale le attività statutarie di concerto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nazionale, si interfaccia con gli organi della Regione che hanno competenza in materia di riconoscimento e sviluppo della professione del marketing e tecniche connesse e dà attuazione in Regione alle politiche associative. Il Gruppo Regionale può essere dotato di autonomia amministrativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo nazionale, ricevendo fondi per le attività o specifici progetti approvati dal Consiglio Direttivo nazionale. L’accesso ai finanziamenti regionali avviene con l’approvazione del Consiglio Direttivo nazionale. Il Presidente regionale e la Giunta Regionale si assumono le responsabilità d mantenere una rendicontazione per la regione e per l’Associazione conforme alle leggi e regolamenti Regionali ed al regolamento dell’Associazione. Se dotato di autonomia amministrativa, la Giunta Regionale predispone annualmente, alle date definite dal Consiglio Direttivo nazionale, un rendiconto di cassa, che dovrà essere approvato dal Gruppo Regionale e firmato dal Presidente Regionale, che si assume le stesse responsabilità di fronte alla legge e allo statuto del Presidente nazionale. Il Gruppo Regionale si interfaccia con gli organi Associativi nel completo rispetto di quanto previsto dallo Statuto per tutte le materie non sopra trattate, fra cui quelle inerenti iscrizioni e requisiti dei soci, tipi di Associati, norme di comportamento, quote e patrimonio, commissione esami, comitato associati, dipartimenti di studio, Comitato Tecnico Scientifico, iscrizione agli elenchi e autocertificazione e tutti i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo nazionale Al fine di perseguire più efficacemente le finalità dell’Associazione ogni Delegazione Territoriale e Gruppo Regionale potrà strutturarsi in sezioni professionali coincidenti con le specializzazioni stabilite per gli Esami Professionali e il Dipartimenti di Studio.
Art. 12) Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Associati;
Art. 13) Accesso alle cariche associative
Possono accedere alle cariche associative nazionali e locali gli Associati (secondo le norme del Regolamento Elettorale) e nei confronti dei quali non sia intervenuta una delle sanzioni previste dall'Art. 8 del presente Statuto.
Art. 14) L'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Ne fanno parte tutti gli Associati che hanno provveduto al versamento della quota annuale e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.
L'Assemblea:
- delibera sull'indirizzo dell'attività associativa e valuta l'operato del Consiglio intesa la relazione annuale del Presidente;
- approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- stabilisce le quote annuali associative;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e quattro membri del Comitato Associati;
- delibera su tutte le questioni portate all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale;
- approva le proposte di modifica allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea in prima convocazione è valida con la partecipazione di almeno la metà degli Associati nelle condizioni di cui sopra e delibera a metà più uno dei partecipanti; in seconda convocazione, da indire almeno per il giorno dopo, è valida, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
L'Assemblea si riunisce:
- in seduta ordinaria, una volta l'anno entro il 30 giugno di ogni anno;
- in seduta straordinaria, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o che ciò venga richiesto da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.
Essa viene convocata con lettera personale indirizzata a ciascun Associato almeno 30 giorni prima della data stabilita.
Ciascun socio maggiore di età ha diritto ad un voto nelle deliberazioni dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
L'Associato impossibilitato ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato, il quale potrà disporre al massimo di una delega.
Gli Associati Collettivi possono presenziare a mezzo del loro rappresentante con diritto a un solo voto; anche detto rappresentante può disporre al massimo di una delega.
L'Assemblea:
- indice ogni tre anni le elezioni per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e i 4 membri del Comitato Associati;
- delibera sui rendiconti conti annuali consuntivi e preventivi di gestione presentati da tale Consiglio e sulla destinazione dei residui attivi di gestione;
- ratifica i regolamenti dell'Associazione proposti dallo stesso Consiglio;
- decide su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli Associati.
L'Assemblea Straordinaria degli Associati viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi l'opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto degli Associati.
Art. 15) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 ad un numero massimo di 15 Consiglieri eletti con voto segreto dall'Assemblea Straordinaria convocata con l'Ordine del Giorno dedicato.
Il numero di Consiglieri viene stabilito dall'Assemblea stessa prima delle votazioni in base alle candidature pervenute per iscritto alla Presidenza fino a 24 ore prima la data di prima convocazione dell'Assemblea.
Altre candidature non pervenute nei termini e presentate di persona potranno essere poste ed accettate dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente o di un Vicepresidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio può riunirsi anche in modalità remota tramite tele e videoconferenza per una frequenza non superiore al 50% delle stesse.
Le modalità pretendono la condivisione anticipata dell’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo e la validazione del Verbale degli atti eseguiti in modalità remota da sottoporre al Consiglio Direttivo successivo cui spetta l’approvazione del Verbale complessivo. Tali modalità possono essere applicate anche per la partecipazione mirata di altri Organi dell’Associazione e di Soci e Invitati funzionali all’ordine del giorno.
E’ validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti.
Art. 16) Poteri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e ne attua gli scopi prefissi all'Art. 2 del presente Statuto.
- elegge e nomina gli organismi di gestione dell'Associazione;
- elegge tra i propri membri, con scrutinio segreto, il Presidente, i tre Vice Presidenti, e fra questi uno con il ruolo di Vice Presidente Vicario, gli altri componenti del Comitato di Presidenza, tra cui il Tesoriere, e i membri non di diritto del Comitato Tecnico Scientifico;
- elegge tra i propri membri il componente del Comitato Soci;
nomina la Commissione per gli Esami e la Verifica della certificazione Professionale; - nomina i Dipartimenti di Studio e le Commissioni di lavoro necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, che possono, ove del caso, essere aperte a componenti non AISM e la cui attività sarà veicolata agli Associati e comunicata all'esterno dell'Associazione secondo lo spirito e il dettato degli Scopi.
- elabora i regolamenti di cui all'art. 3.1.), all'art. 11), all'art. 13) che ritiene opportuni per l'organizzazione della vita associativa e li sottopone all'approvazione della successiva Assemblea.
Inoltre:
- ratifica l'ammissione di nuovi Associati;
- delibera la costituzione dei Gruppi regionali in aree ben definite in cui si sia riscontrata una congrua presenza di Associati;
- delibera la costituzione di Dipartimenti di Studio su richiesta di almeno dieci Associati informato il Comitato Tecnico Scientifico e ne approva il relativo regolamento;
- esamina ed approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposto dal Comitato di Presidenza da presentare all'Assemblea degli Associati;
- approva il testo della relazione annuale del Presidente per riferire all'Assemblea degli Associati sull'attività svolta e su quella in programma;
- approva il "Regolamento di Ammissione degli Associati" o le eventuali modifiche allo stesso, su proposta del Comitato di Presidenza.
Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.
In particolare tra l'altro il Consiglio Direttivo attribuisce l'assegnazione annuale del "Premio Tagliacarne" scegliendo tra un elenco di almeno tre nominativi proposti dal "Comitato Tecnico Scientifico".
E' facoltà del Consiglio Direttivo assegnare, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, il Premio Tagliacarne anche a Enti e Associazioni.
E' facoltà del Consiglio, ove le esigenze funzionali dell'Associazione lo richiedano e le condizioni di bilancio lo consentano, nominare un Segretario Generale, estraneo al Consiglio al quale delegare le funzioni che saranno ritenute opportune e che saranno comunque esercitate con il controllo del Presidente e del Comitato di Presidenza.
Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente Vicario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
La comunicazione di convocazione, in ogni caso, deve essere inviata per iscritto a tutti i componenti il Consiglio Direttivo (e per conoscenza ai componenti il Comitato Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, nonché ai Responsabili dei Dipartimenti, i cui membri partecipano alle riunioni, su invito del Presidente e senza diritto di voto, tutte le volte che all'ordine del giorno sono previste questioni di loro competenza) almeno 15 giorni prima della data fissata.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente più di 3 riunioni nel corso dell'anno.
Nel caso di cessazione della carica di 1 o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo viene integrato con la cooptazione degli Associati che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni.
La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, la maggioranza dei Consiglieri eletti.
Nel caso sia impossibile la sostituzione, il Consiglio non può svolgere la sua attività per mancanza del numero legale deciso dall'Assemblea per più di tre mesi necessari ad indire una nuova Assemblea Straordinaria. Nei tre mesi di tempo a disposizione, l'attività svolta dal Consiglio è ordinaria e corrisponde a tutti gli effetti a quanto esposto all'Art. 15.
Art. 17) Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.
E' sostituito, in caso di impedimento e in ogni altro caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, in sua mancanza, dal Vice Presidente con maggiore anzianità.
Egli può al più essere eletto per due mandati consecutivi.
Art. 18) Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Tesoriere e da non più di due Consiglieri.
Si riunisce almeno dieci volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vice presidente Vicario. Si occupa dell'esecuzione delle delibere del Consiglio, avvalendosi delle deleghe del Consiglio per lo svolgimento di mansioni determinate. Il suo operato è sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Art. 19) Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere con delega del Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito.
Il Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant'altro necessario per il buon andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del Regolamento Amministrativo predisposto dal Consiglio Direttivo e dello Statuto.
Art. 20) Amministrazione
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' obbligo di redigere e di approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, risultante dalle scritture contabili tenute a norma delle leggi vigenti. Le delibere degli organi associativi di cui all'art. 14 (Assemblea degli Associati) e art. 15 (Assemblea del Consiglio Direttivo) devono risultare da verbali redatti su appositi libri. I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea. Tali delibere assembleari, compreso il bilancio annuale, verranno regolarmente comunicate agli Associati. E divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 21) Commissione per gli Esami e la Verifica della Certificazione Professionale.
La Commissione per gli Esami e la Verifica della Certificazione Professionale nominata dal Consiglio Direttivo è composta da sette membri scelti dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti all'elenco degli Associati Ordinari Professionisti. Essa nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente. La Commissione opera sulla base del Regolamento di Esami e Verifica per la Certificazione Professionale. La Commissione provvederà a tenere periodiche Sessioni di Esami e Verifica ogni volta che si verificano le condizioni previste dal Regolamento e a completare, nell'arco dei tre anni della propria nomina, la verifica dei requisiti legati alla Certificazione Professionale degli iscritti come previsto dal Regolamento. Gli iscritti sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate per la verifica professionale. La mancata risposta agli atti della Commissione costituisce violazione degli obblighi verso l'Associazione ed è motivo di cancellazione dall'elenco degli Associati. Ogni tre anni gli iscritti all'elenco dei Professionisti hanno l'obbligo di partecipare al programma di specializzazione professionale, mentre per gli iscritti all'elenco dei Praticanti l'obbligo riguarda la partecipazione al programma di aggiornamento tecnico. Il mancato adempimento non giustificato di tale obbligo da parte degli iscritti costituisce violazione dello Statuto associativo e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 22) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea Straordinaria ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. I Probiviri sono eletti tra gli iscritti all'elenco degli Associati Individuali Ordinari Professionisti e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo.
Essi eleggono il Presidente ed un Vicepresidente.
Il Collegio dei Probiviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo o su richiesta di Soci o terzi secondo le modalità previste dagli Art. 8 e 21 del presente Statuto.
Art. 23) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, eletti dagli Associati dell'Assemblea Straordinaria. I Revisori sono eletti tra gli iscritti all'elenco degli Associati Individuali Ordinari Professionisti e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Essi eleggono un proprio Presidente e deliberano a maggioranza, motivando le loro decisioni. Il Collegio (Art. 2403 CC) deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio (2423) alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale (2407) ovvero Fondo Comune. I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e vengono altresì convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci, per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e situazioni finanziarie dell'Associazione.
Art. 24) Il Comitato Associati
Il Comitato Associati è composto di cinque membri, quattro dei quali sono eletti dall'Assemblea degli Associati ed uno è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri.
A quest'ultimo spetta la funzione di presiedere le sedute del Comitato Associati e di presentare al Consiglio le candidature approvate dal Comitato stesso per la ratifica e l'ammissione definitiva.
Almeno tre membri del Comitato Associati devono essere Associati Individuali Ordinari Professionisti.
Il Comitato dura in carica tre anni. Il Comitato Associati deve riunirsi almeno sei volte l'anno, sia per esaminare le nuove domande di ammissione, sia per vagliare la posizione amministrativa di ciascun Associato al fine di proporre al Consiglio Direttivo la sua eventuale decadenza da Associato, sia per verificare la collocazione dei nuovi Associati nelle diverse categorie, a seconda delle esperienze professionali e/o le posizioni di lavoro previste nell'allegato del Regolamento di ammissione. Per la validità dei lavori del Comitato associati è necessaria la presenza di almeno tre membri.
Art. 25) - I Dipartimenti di Studio
I Dipartimenti di Studio si costituiscono su richiesta di almeno dieci Associati Ordinari o Collettivi e seguono il relativo regolamento. La costituzione dei Dipartimenti è confermata dal Consiglio Direttivo, avendo informato il Comitato Tecnico Scientifico.
I membri di ogni Dipartimento eleggono il Coordinatore e i membri della Giunta di Dipartimento. L'attività dei Dipartimenti è aperta a tutti gli Associati dell'AISM senza distinzione.
Al fine di coordinare l'attività del Gruppo Universitari il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore del Gruppo stesso.
L'attività dei Dipartimenti deve essere veicolata a tutti gli Associati e comunicata all'esterno dell'Associazione secondo lo spirito e il dettato degli Scopi.
Art. 26) - Il Comitato Tecnico Scientifico
ll Comitato Tecnico Scientifico ha lo scopo di progettare le iniziative di studio per l'approfondimento e l'aggiornamento tecnico scientifico e la divulgazione delle attività di Marketing all'interno e all'esterno dell'Associazione, mediante Seminari, Incontri, Convegni, Conferenze e ogni altro mezzo specifico che ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ha anche il compito di
- definire i profili professionali per l'ammissione degli Associati nella categoria "Associati Individuali Ordinari Professionisti" e indicare le caratteristiche dei corsi di formazione e di aggiornamento necessari ai fini dell'ammissione degli Associati di tale categoria;
- definire le condizioni per l'accertamento dell'idoneità professionale per i candidati Associati i quali non presentino dei titoli di formazione riconosciuti dall'Associazione;
- definire annualmente la politica dell'Associazione in merito alle iniziative interne di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali;
- mantenere e sviluppare i collegamenti con le Università, fondazioni e altri centri di formazione della cultura del marketing in Italia, in Europa e nel resto del mondo.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno tre e non più di sei esperti di Marketing di acclarata fama professionale, nominati dal Consiglio Direttivo, nonché, come membri di diritto, dai "Premi Tagliacarne"e dai Coordinatori dei Dipartimenti di studio (di cui all'Art. 25), oltre che dal Coordinatore del Gruppo Universitari.
Tra i membri stessi il Consiglio Direttivo sceglierà un Presidente, i Vice Presidenti e un Segretario. Le iniziative progettate dal Comitato Tecnico Scientifico, che comportano spese, devono essere comprese nel budget di spesa annuale o semestrale approvato dal Consiglio Direttivo e debbono essere presentate al Comitato di Presidenza per la deliberazione.
Art. 27) Scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28) Cessazione Organi Sociali
Tutti gli organi sociali cessano le loro funzioni al termine dei 3 anni di mandato ricevuto dall'ultima Assemblea Straordinaria con all'Ordine del Giorno le Elezioni degli Organi Sociali fatto salvo l'adempimento a non scendere sotto il numero minimo dei Consiglieri previsto all'art. 15. Il Presidente in carica al momento della cessazione assume tutti i poteri degli organi sociali e provvede alla convocazione della Assemblea Straordinaria per la elezione del Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 giorni dalla cessazione.
Il Presidente pro-tempore in carica al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, ha mandato ad emanare i regolamenti e le disposizioni in attuazione di quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria. Nello svolgimento di tali compiti il Presidente si avvarrà della collaborazione di consiglieri in carica e di membri degli organi sociali per la gestione operativa dell'Associazione.
Art. 29) Iscrizione iniziale negli elenchi e autocertificazione
Tutti coloro che risultano iscritti all'Associazione Italiana Marketing al termine dell'anno solare in cui si è svolta L'Assemblea Straordinaria che ha approvato il presente Statuto sono considerati iscritti negli elenchi "Professionisti", "Praticanti" e "Soci a vita" previsti dal nuovo Statuto dell'Associazione Italiana Marketing.
Il Presidente pro-tempore ha facoltà di richiedere agli iscritti ai primi due elenchi professionali di autocertificare la propria posizione professionale in conformità allo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria.
La ratifica sarà approvata dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 30) Specifici obblighi e diritti degli Associati
L’applicazione del comma d) dell’Art. 7 ha effetto immediato dall’approvazione dell’Assemblea Straordinaria, per i soci di cui all’Art. 3 residenti in Regioni e prestatori di attività per cui è cogente il possesso del requisito.Tutti gli altri Soci son liberi di acquisire il requisito quanto lo riterranno più opportuno fino al determinarsi a livello nazionale e regionale di quanto previsto in materia di lavoro dipendente ed autonomo dal recepimento delle Direttive UE.
